COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. MILLESIMO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 14 DEL 7-12-2005. GARA VIRTUS LADISPOLI – MILLESIMO. CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. MILLESIMO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 14 DEL 7-12-2005. GARA VIRTUS LADISPOLI – MILLESIMO. CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentita come da richiesta la società reclamante udito l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto; ritenuto che la reclamante tende a negare la propria responsabilità e quella di propri tesserati nella rissa ingeneratasi al termine del primo tempo nel recinto degli spogliatoi che ha portato alla anticipata sospensione della gara ed alla comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società; considerato che l’Arbitro ha confermato di aver dovuto sospendere l’incontro per una rissa generalizzata ingeneratasi tra pressoché tutti i tesserati, atleti e dirigenti, delle due società; rissa alla quale hanno partecipato anche numerosi estranei penetrati nel recinto degli spogliatoi attraverso la recinzione ed un cancello lasciato aperto; rilevato che effettivamente il direttore di gara ha confermato che il motivo scatenante la rissa è da ricercare nel comportamento di un tesserato della società Virtus Ladispoli, sanzionato dal Giudice Sportivo, ma, come più volte affermato dalla Commissione, nel caso di rissa la responsabilità delle società e quindi la loro punizione prescinde dalle modalità di innesco della colluttazione che, al massimo, possono rilevare in sede di graduazione dei provvedimenti disciplinari, come del resto avvenuto nel caso di specie pur nella mitezza delle decisioni assunte dal primo Giudice; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata
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