COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ ZELO BUON PERSICO ASD. CAMP. JUN.PROV. GIR. A GARA DELL’8/12/2005 TRA CRESPIATICA / ZELO BUON PERSICO C. U. n. 18 del COMITATO di LODI datato 15/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' ZELO BUON PERSICO ASD. CAMP. JUN.PROV. GIR. A GARA DELL'8/12/2005 TRA CRESPIATICA / ZELO BUON PERSICO C. U. n. 18 del COMITATO di LODI datato 15/12/2005 La società ZELO BUON PERSICO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato il calciatore Alessandro BACULLO sino al 03/04/2006, lamentando che il calciatore non avrebbe aggredito con violenza il direttore di gara, ma avrebbe semplicemente perso l'equilibrio andando a spintonare non volutamente il direttore di gara. In ragione di ciò, Ia reclamante sostiene che la sanzione comminata sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente indicato che il BACULLO ha violentemente spinto l'arbitro ponendogli entrambe le mani sul petto, oltre ad averlo ripetutamente insultato. Rileva altresì che il direttore di gara, sentito telefonicamente da Questa Commissione, ha confermato che il gesto del BACULLO non è stato conseguenza di una perdita di equilibrio, bensi un comportamento del tutto volontario. La C. D. osserva, quindi che la gravità della condotta tenuta dal BACULLO giustifica pienamente la sanzione comminata dal G. S. Ia quale appare congrua e proporzionata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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