COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A.C. SAGNINO CAMPIONATO U.21 Girone A GARA del 10.12.2005 tra. Real Padernova e A.C. Sagnino COM. UFF. n. 20 del Comitato di Milano datato 15.12.2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' A.C. SAGNINO CAMPIONATO U.21 Girone A GARA del 10.12.2005 tra. Real Padernova e A.C. Sagnino COM. UFF. n. 20 del Comitato di Milano datato 15.12.2005 La società A.C. Sagnino ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S che ha squalificato il calciatore Buoncristiano Mirko sino al 10.12.2010, lamentando, in via preliminare, che la comunicazione della delibera del G.S. pubblicata il 15.12.2005 sarebbe nulla, non essendo stata comunicata per iscritto alla società reclamante e che il provvedimento del G.S. sarebbe anch'esso nullo poiché privo di motivazione. Nel merito, l’A.C. Sagnino deduce che il signor Buoncristiano avrebbe colpito con una testata il direttore di gara solo a causa di una mera coincidenza, in quanto avrebbe perso l'equlibrio essendo stato spinto da un altro giocatore, il quale, a sua volta, sarebbe inciampato andando a urtare il signor Buoncristiano. Alla luce di tale ricostruzione dell'accaduto, la società reclamante chiede che venga annulata la squalifica comminata dal G.S. o, in via subordinata, che ne venga ridotta l’entità. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all'art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva quanto segue. L'art. 2, comma 6, del C.G.S. prevede che i comunicati ufficiali debbano essere portati a conoscenza dei tesserati e delle società modiante pubblicazione, la quale avviene mediante affissione dei provvedimenti presso la sede della Lega. Nessuna norma stabilisce, invece, che i comunicati ufficiali, ivi comprese le deliberazioni del G.S.. debbano essere portati a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione scritta. Ne consegue che la prima eccezione preliminare sollevata dalla reclamante è destituita di fondamento e che, pertanto, la stessa deve essere respinta. Altrettanto infondata è anche la seconda eccezione preliminare sollevata dalla A.C. Sagnino, in quanto, diversamente da quanto lamentato da quest'ultima, il provvedimento assunto dal G.S. risulta adeguatamente motivato, essendo nello stesso evidenziati, con dovizia di particolari, i fatti che hanno indotto il giudicante a comminare la squalifica oggetto del presente reclamo. In ragione di ciò, anche l'eccezione di nullità della decisione reclamata deve essere rigettata. Per quel che concerne, infine, il merito del reclamo, occorre inanzitutto precisare che, nel supplcmento di rapporto, al quale appare legittimo attribuire la medesima valenza probatoria del referto arbitrale, è chiaramente riportato che il signor Buoncristiano, immediatamente dopo aver rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro, gli ha volontariamente inferto una testata violenta suII'arcata sopracciliare che ha procurato una ferita con copiosa perdita di sangue. Proprio a causa di tale ferita e del colpo ricevuto, il direttore di gara è stato trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Desio, ove è stato necessario medicare la ferita con tre punti di sutura ed è stata formulata una prognosi di dieci giorni per la guarigione. Il direttore di gara, inoltre, contattato telefonicamente, ha confermato integralmente il contenuto del suppIemento di rapporto, precisando in particolare che, diversamente da quanto lamentato dalla reclamante, la testata allo stesso inferta daI signor Buoncristiano è stata, senza alcun dubbio, volontaria. Occorre aggiungere, poi, che la ricostruzione dell'accaduto svolta dalla reclamante, trattandosi di una mera allegazione di parte, non ha alcuna valenza probatoria e che le istanze istruttorie formulate dalla A.C. Sagnino devono essere respinte, non prevedendo iI C.G.S., quale mezzo istruttorio la prova testimoniale e non essendo ammissibile l'audizione di un tesserato squalificato, quale è il signor Buocristiano. Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinale ritiene che il comportamento violento tenuto daI signor Mirko Buonocristiano che si è addirittura concretizzato in una lesione dell'integrità fisica dell'arbitro giustifica pienamente la sanzione comminata dal G.S.; sanzione, questa, che appare del tutto congrua e proporzionata alla gravità dei fatti verificatisi. Tanto premesso e ritenuto, Commissione Disciplinare RIGETTA II reclamo proposto e dispone ex art:, 29 n. 13 del C.G.S, di incamerare la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it