COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 Del 30 Settembre 2005 Decisione del Giudice Sportivo RECLAMI Gara ROCCARAVINDOLA-PETACCIATO del 28/ 9/ 2005
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 28 Del 30 Settembre 2005
Decisione del Giudice Sportivo
RECLAMI
Gara ROCCARAVINDOLA-PETACCIATO del 28/ 9/ 2005
l Giudice Sportivo,
letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società Pol. ROCCARAVINDOLA, che chiede la vittoria a
tavolino in merito alla gara di Coppa Italia Roccaravindola-Petacciato, disputata mercoledì 28 settembre,perché nel corso dell’intervallo l’A.C. PETACCIATO avrebbe sostituito il calciatore numero 2 (GALLO MICHELE) nato nel 1987 con il calciatore n. 13 (COLELLA MICHELE), nato il 10.02.1976,
disattendendo, pertanto all’obbligo previsto per le gare di COPPA ITALIA (cfr. Regolamento della
Manifestazione pubblicato con il C.U. n. 7 del 5 agosto u.s.) che impone la presenza per tutta la durata
della gara di un calciatore nato dall’ 1^ gennaio 1987 in poi e di un altro dall’ 1^ gennaio 1986 in poi.
La qualcosa si sarebbe verificata nella gara de qua, infatti sarebbero rimasti sul terreno di giuoco solo
due calciatori nati nel 1986, il n. 3, ROTONDO ANTONIO, ed il n. 7, ELIO GIOVANNI, così come si
evince anche dal rapportino di fine gara rilasciato dal direttore di gara alla società reclamante ed allegato al presente reclamo.
Questo G.S. adiva il locale Ufficio Tesseramento riscontrando effettivamente la corrispondenza dei dati
anagrafici dei calciatori dell’A.C. PETACCIATO inseriti nella lista della società reclamata in occasione
della gara di cui trattasi.
Quindi convocava presso il suo Ufficio sia l’Arbitro sia l’Assistente all’Arbitro n. 1 della gara di recupero
della 3^ giornata della 1^ fase regionale della Coppa Italia Dilettanti ROCCARAVINDOLA-PETACCIATO disputata mercoledì 28 settembre u.s.
Gli stessi ricordavano in modo chiaro e lucido che nell’intervallo veniva chiesto una sostituzione da parte del dirigente accompagnatore della squadra ospite; la sostituzione riguardava il giocatore n. 7, ELIO GIOVANNI nato il 3.5.1986, al quale subentrava il calciatore n. 13, COLELLA MICHELE nato il
10.02.1976. Il tesserato GALLO MICHELE, nato il 2.11.1987, indicato con il numero due nella distinta della società Petacciato, non è stato mai sostituito per tutta la durata gara, come invece, erroneamente riportato nel rapportino di gara, errore confermato poi anche nella compilazione del referto di gara. La conferma della presenza in campo del tesserato n. 2, GALLO MICHELE, è data anche dal provvedimento disciplinare dell’ammonizione con il quale lo stesso Gallo veniva sanzionato all’11° minuto del secondo tempo. Da quanto descritto si desume che si è trattato di un semplice errore materiale dell’arbitro nella compilazione del rapportino di fine gara sanato dal successivo supplemento di referto che costituisce parte integrante del referto.
Dall’analisi di tutto quanto sopra riportato, pertanto, si evince che non vi è stata alcuna irregolarità da
parte dell’ AC PETACCIATO nel corso della gara, così come invece lamentato dalla reclamante perchè
per tutta la durata della gara sono stati utilizzati sia il calciatore nato dall’ 86 in poi sia quello nato dall’ 87 in poi, nel pieno rispetto del Regolamento della Manifestazione. P.Q.M.
DECIDE
di rigettare il reclamo così come proposto;
di confermare il risultato della gara con il risultato acquisito sul campo:
ROCCARAVINDOLA-PETACCIATO 2-4;
di incamerare, previo addebito sul conto della società reclamante, la tassa reclamo non versata.