COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 Del 06 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare GUALDALFIERA CALCIO – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA GUALDIALFIERA CALCIO – CASTELMAURO DEL 18.09.2005 – CAMP. DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “C” – 1^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 Del 06 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare GUALDALFIERA CALCIO – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA GUALDIALFIERA CALCIO - CASTELMAURO DEL 18.09.2005 – CAMP. DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “C” – 1^ GIORNATA DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti, osserva quanto segue. La violazione lamentata dalla reclamante, ovvero la sola presenza in distinta di calciatore squalificato, non partecipante alla gara, non comporta, ai sensi dell’art. 17, comma 3, C.G.S., la sanzione della perdita della gara per la società per la quale il detto calciatore è tesserato, bensì l’irrogazione di una sanzione disciplinare a carico del medesimo. P.Q.M. DELIBERA di RIGETTARE il reclamo ed ordina incamerarsi la relativa tassa con addebito sul conto della società reclamante. di MANDARE al Presidente del C.R.M. per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 17, comma 3, C.G.S.
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