COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 Del 20 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. POL. OLIMPIA AGNONESE – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA OLIMPIA AGNONESE – CIVITAS DEL 25.09.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 4^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 Del 20 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. POL. OLIMPIA AGNONESE – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA OLIMPIA AGNONESE - CIVITAS DEL 25.09.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 4^ GIORNATA DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il reclamo regolarmente e tempestivamente proposto, nonché le distinte di gara delle partite in cui è stato impiegato il giocatore De Michele Antonio e le informazioni fornite dal Comitato Regionale Abruzzo, interessato da questa Commissione Disciplinare, rileva quanto segue. Il giocatore De Michele Antonio è stato squalificato per recidiva in ammonizioni con C.U. n. 74 del 12 maggio 2005 nell’ultima gara di play out del Campionato di Promozione Abruzzese. E’ stato tesserato dalla società Civitas per il campionato di Eccellenza Molisano in data 3 settembre 2005 ed ha preso parte, o comunque inserito in lista, in tutte le gare precedenti a quella giocata il 25 settembre 2005 con la società Olympia Agnonese. In detta gara lo stesso è stato impiegato, quindi, senza aver mai scontato la giornata di squalifica. Tale fatto porta alla applicazione della sanzione prevista dall’art. 12, comma 5, lett. A), del C.G.S. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Olimpia Agnonese e, per l’effetto, di infliggere alla società Civitas la sanzione sportiva della perdita gara, giocata il 25 settembre 2005, con il punteggio di 0-3. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per l’aggiornamento della classifica ed al Presidente dello stesso Comitato per i provvedimenti di competenza in merito alla posizione del giocatore nelle partite di campionato precedenti a quella oggetto del presente reclamo. Nulla per la tassa non versata.
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