COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 10 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare REAL TERMOLI – AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. – C.U. N. 39 DEL 27.10.2005 (GARA CLITERNINA – REAL TERMOLI DEL 23.10.2005 – CAMP. 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” – 6^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 10 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare REAL TERMOLI – AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. – C.U. N. 39 DEL 27.10.2005 (GARA CLITERNINA – REAL TERMOLI DEL 23.10.2005 – CAMP. 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” – 6^ GIORNATA DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Il comportamento tenuto dal giocatore Petti Roberto appare di particolare gravità in considerazione delle frasi pronunciate dallo stesso nei confronti dell’arbitro al momento della sua espulsione, riportate nel referto, e del tentativo di aggressione al direttore di gara, non riuscito per l’intervento dei compagni di squadra. La sanzione irrogata dal G.S. appare, pertanto, equa. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso ed ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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