COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 10 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. PALATA – AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. – C.U. N. 30 DEL 6.10.2005 (GARA MONTEMITRO – PALATA DEL 2.10.2005 – CAMP. 2^ CTG. GIRONE D – 3^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 10 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. PALATA – AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. – C.U. N. 30 DEL 6.10.2005 (GARA MONTEMITRO – PALATA DEL 2.10.2005 – CAMP. 2^ CTG. GIRONE D – 3^ GIORNATA DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, esaminati gli atti, sentiti la Società ricorrente e il direttore di gara, osserva quanto segue. Quanto affermato dal direttore di gara nel referto risulta confermato dallo stesso in sede di audizione dinanzi a questa Commissione. Il direttore di gara ha, infatti, ribadito che l’unico motivo per cui è stata sospesa la gara è consistito nel malore e nella forte tachicardia che lo hanno colpito, refertati presso l’Ospedale di Isernia. Pertanto, le motivazioni addotte dalla società ricorrente, circa una presunta sospensione della gara dovuta a fattori diversi, sono prive di fondamento. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso e di confermare la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara. ORDINA addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente. MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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