COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 15 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SAN MARTINO – AVVERSO DECISIONE G.S. – C.U. N. 52 DEL 1.12.2005 (GARA DIFESA GRANDE TERMOLI – SAN MARTINO DEL 27.11.2005 – CAMP. 1^ CATEGORIA – GIRONE C – 11^ GIORNATA DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 15 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. SAN MARTINO – AVVERSO DECISIONE G.S. – C.U. N. 52 DEL 1.12.2005
(GARA DIFESA GRANDE TERMOLI – SAN MARTINO DEL 27.11.2005 – CAMP. 1^ CATEGORIA - GIRONE C – 11^ GIORNATA DI ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso ed esaminati gli atti;
rilevato che dal rapporto del direttore di gara, costituente fonte di prova privilegiata in ordine al
comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge la condotta violenta
posta in essere dal calciatore Rocco Angelo della U.S. San Martino, reo di avere scagliato il pallone
contro l’arbitro, colpendolo, in segno di protesta a seguito di una decisione di questi da lui non condivisa;
che la sanzione irrogata dal G.S. appare congrua in relazione alla condotta posta in essere dal calciatore Rocco Angelo, P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il ricorso.
Ordina incamerarsi la relativa tassa con addebito sul conto della società ricorrente.
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