COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.C.R. VITA (TP) – (avverso squalifica calciatore Fratello Giuseppe per una gara – GARA STRASATTI 2000/VITA del 17.12.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 29 del 21.12.2005) – Proc. n. 100/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.C.R. VITA (TP) – (avverso squalifica calciatore Fratello Giuseppe per una gara – GARA STRASATTI 2000/VITA del 17.12.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 29 del 21.12.2005) – Proc. n. 100/A Con appello del 28.12.2005 la A.S.C.R. Vita si duole della squalifica inflitta al proprio tesserato, meglio indicati in oggetto. La Commissione Disciplinare, rileva preliminarmente la inappellabilità della sanzione ex art. 41 punto 3, C.G.S. dalla quale deriva la inammissibilità dell’appello stesso; P.T.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello proposto dalla A.S.C.R. Vita; di addebitare la relativa tassa di € 130,00, non versata.
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