COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CORLEONE (PA) – (avverso squalifica calciatore Rubino Marco per cinque gare – GARA CORLEONE/CITTA’ DI TERRASINI dell’ 11.11.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D” – C.U. n. 28 del 14.12.2005) – Proc. n. 105/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CORLEONE (PA) – (avverso squalifica calciatore Rubino Marco per cinque gare – GARA CORLEONE/CITTA’ DI TERRASINI dell’ 11.11.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D” – C.U. n. 28 del 14.12.2005) – Proc. n. 105/A Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione del provvedimento sanzionatorio emesso dal Giudice di primo grado ritenendolo eccessivo. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: La condotta posta in essere dal Rubino è senz’altro deprecabile e pertanto va censurata. Ritiene però questa Decidente che la condotta del Rubino si è estrinsecata in espressioni puramente labiali e pertanto, si ritiene in ordine al quantum, che la durata della squalifica sia ricondotta in un termine più limitato; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in quattro giornate la squalifica a carico del calciatore Rubino Marco (Pol. Corleone); senza addebito di tassa non versata.
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