COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. RACALMUTO (AG) – (avverso squalifica per quattro gare calciatore Merulla Salvatore– GARA RACALMUTO/HERBESSUS GROTTE dell’8.12.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n° 106/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. RACALMUTO (AG) – (avverso squalifica per quattro gare calciatore Merulla Salvatore– GARA RACALMUTO/HERBESSUS GROTTE dell’8.12.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “E”) - Proc. n° 106/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica inflitta al proprio tesserato chiedendone il riesame alla luce degli elementi denunciati nelle difese e la conseguente riduzione;
Nelle difese svolte la Società appellante, sostiene, pur ammettendo che il proprio calciatore abbia colpito l’avversario, tale gesto è stato compiuto come fallo di reazione: una volta compiuto tale gesto il giocatore ha porto le proprie scuse e dal referto arbitrale non si evincono ulteriori conseguenze.
Pertanto questa Decidente ritiene di determinare la squalifica come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica al calciatore Merulla Salvatore (U.S Racalmuto) per due gare senza addebito di tassa non versata.
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