COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CASSIBILE di Siracusa – (avverso ammenda di € 175,00 – GARA CASSIBILE/JUNIOR VITTORIA dell’ 8.12.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “H” – C.U. n. 28 del 14.12.2005 – Proc. n. 115/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CASSIBILE di Siracusa – (avverso ammenda di € 175,00 – GARA CASSIBILE/JUNIOR VITTORIA dell’ 8.12.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “H” - C.U. n. 28 del 14.12.2005 – Proc. n. 115/A Con appello inizialmente proposto in via fax in data 21.12.2005 la A.S.D. Cassibile ha chiesto una riduzione della ammenda in oggetto. Poichè detto appello era privo di firma, questa Decidente, tramite telegramma avvisava la Società di tale grave omissione. L’appellante, in data 29.12.2005, provvedeva ad inviare, sempre via fax, altro atto di appello, identico al primo, ma regolarmente sottoscritto. Poichè, quindi, l’unico atto di impugnazione regolarmente proposto è datato 29.12.2005, avverso una sanzione pubblicata sul C.U. n. 28 del 14.12.2005, questa Commissione Disciplinare dichiara l’inammissibilità della proposta impugnazione per intempestività della stessa, essendo stata proposta ben oltre i termini di rito; P.T.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello proposto dalla A.S.D. Cassibile, per i motivi in premessa; di addebitare la relativa tassa di € 130,00, non versata.
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