COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 096/06-cr. Reclamo della A.C Quarata Olimpia avverso dec. Del G.S Regionale. Inibizione Bernardini Ferdinando fino al 14.01.2006 . (C.U 27 del 15.12.2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 096/06-cr. Reclamo della A.C Quarata Olimpia avverso dec. Del G.S Regionale. Inibizione Bernardini Ferdinando fino al 14.01.2006 . (C.U 27 del 15.12.2005) La intestata societa’ , ritenendo che il proprio tesserato , non abbia contravvenuto a nessuna regola ed anzi , nella sua qualita’ di dirigente accompagnatore , si sia adoperato per esaudire tutte le richieste della terna arbitrale chiede che la sanzione venga sensibilmente ridotta. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.lo 41 comma 3 lett. B) del C.G.S Tale dettato regolamentare stabilisce come non possano essere impugnate le sanzioni per dirigenti , allenatori e massaggiatori fino ad un mese. P.Q.M La Commissione dichiara il proposto reclamo inammissibile . Ordina l’incameramento della tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it