COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 089/06-gc – Reclamo presentato dall’U.S. Pieve Fosciana avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale che ha squalificato per 8 mesi il tesserato Buriani Andrea. C.U. N° 25 del 01.12.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 089/06-gc - Reclamo presentato dall’U.S. Pieve Fosciana avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale che ha squalificato per 8 mesi il tesserato Buriani Andrea. C.U. N° 25 del 01.12.2005. Il Giudice Sportivo Regionale squalificava per 8 mesi il calciatore Buriani Andrea poiché colpiva intenzionalmente il D.G. con un calcio all’altezza di una caviglia, senza peraltro procurargli conseguenze. Il fatto accadeva nel corso dell’incontro Massa Macinaia – Pieve Fosciana del 27.11.2005. Con il reclamo proposto la società richiede una riduzione della sanzione. L’U.S. Pieve Fosciana conferma totalmente l’accaduto, ed imputa il gesto del Buriani come un atto di ingenuità commesso da un calciatore di sani principi morali ed educato. La riduzione, in altri termini, viene richiesta alla luce delle qualità morali del giocatore, che ha sempre tenuto una condotta sportiva esemplare, tant’è – sostiene la società – una eventuale riduzione della squalifica avrebbe più un effetto sul morale che altro, considerando la sosta estiva. Il reclamo non merita accoglimento. Sul fatto non si controverte, alla luce di quanto asserito dalla reclamante. Sull’entità della sanzione, ancorché sia senza dubbio apprezzabile la sincerità della società (e le scuse del Buriani, riferite anche dal D.G. sul suo referto), il gesto del tesserato appare grave, soprattutto laddove il Direttore di Gara ha inequivocabilmente percepito l’intenzionalità del calcio subito. Nel premettere che la presenza o meno della pausa estiva non rileva ai fini delle decisioni di questa Commissione (e, ad ogni buon conto, pausa estiva è sinonimo anche di tornei estivi), l’entità della squalifica appare equa e ben calibrata. Se la mancanza di conseguenze potrebbe far in prima analisi ipotizzare una riduzione della sanzione, in realtà la chiara intenzionalità del gesto fa ritenere che gli otto mesi comminati appaiano congrui, apprezzando anche il buon comportamento processuale della società e del giocatore che si è scusato con l’arbitro. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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