COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 078/06-gl. Gara Chianti Nord – A.Legnaia (0-0) del 29/10/2005. Campionato Juniores provinciali, in C.U. Provinciale Firenze n.21 del 16/11/2005. Squalifica Fino Al 4/11/2010 BATTINELLI FRANCESCO (AUDACE LEGNAIA)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 078/06-gl. Gara Chianti Nord – A.Legnaia (0-0) del 29/10/2005. Campionato Juniores provinciali, in C.U. Provinciale Firenze n.21 del 16/11/2005. Squalifica Fino Al 4/11/2010 BATTINELLI FRANCESCO (AUDACE LEGNAIA) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U.N.19 del 3.11.2005 con la qua le veniva sospeso cautelativamente il calciatore Battinelli Francesco. Dopo una decisione tecnica del D.G. gli si avvicinava e lo offendeva. Di poi, lo spingeva in due circostanze facendolo indietreggiare di cir ca due metri. Alla notifica dell'espulsione colpiva il medesimo D.G. con un forte pugno sulla parte destra del volto ed in particolare allo orecchio dx facendolo cadere a terra, dove vi rimaneva per circa un mi nuto, nel cadere sbatteva anche l'emitorace dx. Tale circostanza determinava un dolore che persisteva fino alla matti- na seguente, mentre il dolore all'orecchio dx è durato circa 4 ore. L'Arbitro era costretto a sospendere la gara non trovandosi nelle con- dizioni fisiche per proseguirla.(Allegato certificato del P.S. dello Ospedale S.M.Annunziata ove veniva riscontrato al D.G.: orecchio dx eritematoso e lievemente dolente con prognosi di gg. 2 s.c.). Reclama la società A. Legnaia contro la squalifica del proprio tesserato, adducendo come lo stesso, pur avendo tenuto un comportamento da censurare, in realtà non abbia colpito l’arbitro con un pugno, bensì a mano aperta e, trattandosi di un calciatore che rivestiva il ruolo di portiere, il fatto di portare i guanti, unito ad una non particolare violenza del gesto, non può avere causato all’arbitro conseguenze così gravi come invece riportato nel rapporto di gara. La difesa della reclamante precisa inoltre che il comportamento del Battinelli è stato determinato dall’intento di allontanare i propri compagni dal D.G. La reclamante conclude per una riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma quanto evidenziato nel primo. La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. Il comportamento del calciatore Battinelli è confermato nella sostanza dei fatti e le giustificazioni addotte dalla reclamante appaiono di scarso respiro; invero, le conseguenze della condotta del citato, sono state di una gravità tale da fare paventare un vero e proprio atto aggressivo, che non può essere giustificato in alcun modo. Da sottolineare inoltre, come la reclamante non chieda, nel testo del gravame, di essere udita dalla C.D. nonostante la gravità della sanzione, dichiarandosi genericamente disponibile ad eventuali “esigenze” della Commissione, il che denota una scarsa volontà di difendere il proprio tesserato con un confronto di tesi in udienza, limitandosi a trattare i fatti per mezzo di un mero documento. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione, la stessa appare ben graduata e adeguata alla gravità dei fatti. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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