COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 070/Stagione sportiva 2005/2006 – cc. Reclamo proposto dal G.S. Maliseti 2004 avverso la decisione del G.S. Regionale che ha inflitto la squalifica per quattro mesi al calciatore Cavaciocchi Denny. (C.U. n. 23 del 17/11/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 070/Stagione sportiva 2005/2006 - cc. Reclamo proposto dal G.S. Maliseti 2004 avverso la decisione del G.S. Regionale che ha inflitto la squalifica per quattro mesi al calciatore Cavaciocchi Denny. (C.U. n. 23 del 17/11/2005) Il tempestivo e sintetico reclamo proposto dal G.S. Maliseti 2004 avverso il provvedimento sopraindicato ritiene eccessiva la sanzione irrogata al proprio tesserato e ne chiede la riduzione. Questi i motivi in base ai quali il G.S. ha assunto il provvedimento impugnato. A seguito di una ammonizione ricevuta, il calciatore Cavaciocchi si avvicinava al D.G. e, mettendogli le mani sulla pancia, lo faceva indietreggiare, rivolgendogli nel contempo una frase irriguardosa..Allontanato tentava di tornare verso l’arbitro venendone impedito dai propri dirigenti. A sostegno della richiesta di riduzione la Società reclamante afferma che il calciatore è stato espulso, con cartellino rosso “diretto”, dopo aver subito un fallo da tergo, per cui ha reagito, chiedendo spiegazioni con frasi certamente censurabili, ma senza mai toccare l’arbitro, escludendo in modo categorico qualsiasi contatto fisico tra i due. Detta tesi veniva ulteriormente ribadita nel corso della richiesta audizione nella quale, inoltre, il rappresentante della Società ha adombrato una certa mancanza di serenità da parte dell’arbitro rilevandola da taluni atteggiamenti da questi assunti prima e nel corso della gara. Su specifica domanda afferma che il cartellino rosso è stato l’unico provvedimento assunto dal D.G. nei confronti del Cavaciocchi. Le tesi difensive della reclamante appaiono prive di pregio. Rileva a tal fine la Commissione che il cartellino rosso, notificato al calciatore per aver messo le mani sulla pancia dell’arbitro, era successivo al provvedimento di ammonizione comminato per simulazione di fallo : esso quindi è stato notificato per somma di ammonizioni. Per quanto concerne il contatto tra calciatore ed arbitro esso viene descritto sul rapporto di gara e chiaramente ripetuto sul supplemento di rapporto qui reso. Ancora una volta la Commissione deve ricordare il particolare carattere di prova privilegiata che la specifica norma del Codice di Giustizia Sportivo assegna al rapporto di gara, per cui il fatto non può essere messo in discussione da un semplice diniego difensivo non corroborato da elementi che possano metterne in dubbio quantomeno la dinamica. La delibera del G.S. è quindi fondata in punto di fatto così come lo è sotto l’entità della sanzione essendo stata questa graduata avendo indubbiamente il Primo Giudice tenuto conto del non aver l’arbitro subito alcun danno fisico dalla spinta, apparsa non particolarmente violenta. P . Q . M . La C.D. respinge il reclamo ordinando la acquisizione della tassa ad esso relativa.
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