COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 083 / Stagione sportiva 2005/2006 – cc. Reclamo proposto dalla A.S.D. LSD Poggio a Caiano C5 avverso la delibera con la quale il G.S. Regionale ha inflitto la sanzione della squalifica per cinque giornate al calciatore Coppini Luca. (C.U. n° 25 del g.1 dicembre 2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 083 / Stagione sportiva 2005/2006 - cc. Reclamo proposto dalla A.S.D. LSD Poggio a Caiano C5 avverso la delibera con la quale il G.S. Regionale ha inflitto la sanzione della squalifica per cinque giornate al calciatore Coppini Luca. (C.U. n° 25 del g.1 dicembre 2005) Al provvedimento indicato in epigrafe assunto dal G.S.Regionale con la seguente motivazione : “ Per condotta violenta a gioco fermo verso un avversario provocando conseguenze”, la Società sopraindicata propone un reclamo lapidario con il quale “ pur riconoscendo la condotta violenta e sbagliata” del tesserato ma non avendo riscontrato “ conseguenze particolari “ nel calciatore avversario colpito dato che questi ha potuto portare a termine la gara, chiede una riduzione della sanzione. Il reclamo non può essere accolto. Rileva preliminarmente la Commissione che la Società ha pienamente ammesso che il proprio tesserato ha tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario ma ritiene di poter richiedere una riduzione della sanzione in assenza, a suo dire, di conseguenze fisiche subite dall’aggredito. Altrettanto preliminarmente si osserva come sulla questione questa Commissione si sia ormai ripetutamente pronunciata, così come si è più volte pronunciato il G.S., per cui nel persistere di tale tipo di reclamo appare necessario esaminare la questione sotto il profilo generale di applicazione della norma. Con la modifica apportata nello scorso agosto all’articolo 14 del C.di G.S. mediante l’introduzione del comma 2 bis, relativamente ai casi di violenza, il legislatore sportivo gradua direttamente le sanzioni da infliggersi in detti casi specificando che : “ Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, si applica come s a n z i o n e m i n i m a la squalifica : a ) o m i s s i s ; b ) per tre giornate o a tempo indeterminato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c ) per cinque giornate o a tempo indeterminato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lettera b. d ) per otto giornate di gara o a tempo indeterminato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. “ O m i s s i s “. La lettura della norma così modificata conduce a due considerazioni - compete al G.S. l’accertamento, attraverso l’esame degli atti di gara, della esistenza dell’atto di violenza; - una volta ciò accertato dovrà graduare la sanzione, a seconda della gravità del caso, a partire dal minimo previsto dalla norma per i singoli casi che vi sono enunciati. Chiarita la portata della norma nella sua generale applicazione, la Commissione esamina la fattispecie non potendo non precisare come l’atto di violenza risulti in tutta la sua rilevanza dal rapporto di gara, del quale si riafferma il carattere di prova privilegiata normativamente stabilito. L’arbitro infatti a proposito dell’episodio riferisce “….colpiva l’avversario in volto provocandogli una vistosa ferita sotto un occhio”. Accertato quindi che la violenza è stata perpetrata, il G.S. ha applicato la sanzione nella misura minima prevista dalla norma per i casi di particolare gravità rilevata la esistenza della “ vistosa ferita” riportata dal calciatore colpito. La decisione impugnata appare di conseguenza priva di censure sotto ogni aspetto per cui è meritevole di piena conferma. P . Q . M . la C.D delibera di respingere il reclamo disponendo la acquisizione della tassa ad esso relativa.
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