COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 53 Del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2 ^ C A T E G O R I A NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.C. BRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BRANCA – PARLESCA DISPUTATA IL 08.12.2005 AD OSPEDALICCHIO
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 53 Del 05/01/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
2 ^ C A T E G O R I A
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.C. BRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BRANCA
- PARLESCA DISPUTATA IL 08.12.2005 AD OSPEDALICCHIO (AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 46 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA,
DEL GIORNO 09.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE;
_ L’AMMENDA DI € 700,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.01.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse,
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- I fatti salienti del presente procedimento sono quelli avvenuti al 44° minuto del secondo tempo,
quando due oggetti hanno attinto l’arbitro ad una coscia ed al parietale sinistro.
- In sede di audizione l’arbitro della gara ha ammesso, con molta onestà intellettuale che il
termine sasso era stato una sua deduzione in quanto non aveva visto l’oggetto che lo aveva
colpito ma lo aveva definito “sasso” perché nel punto in cui è stato colpito dopo ripetuti lavaggi
e medicazioni c’erano tracce di terra.
- La società reclamante dal suo punto di vista ha affermato che ad aver colpito l’arbitro era stata
una monetina da dieci centesimi di euro. Ad avviso di questa Commissione la differenza tra un
sasso ed una monetina appare del tutto irrilevante, anche se dall’intera istruttoria è apparso
meno grave il comportamento della società Branca, la quale si è pure attivata a prestare la
prima assistenza all’arbitro ed a consentire al medesimo di lasciare lo stadio senza ulteriori
conseguenze.
- Rimane tuttavia la valutazione di un fatto certamente grave, un arbitro colpito da un oggetto
durante lo svolgimento della gara che gli ha procurato lesioni guaribili in giorni 5, che tuttavia ci
sembra congruamente punito con la sanzione meno grave di una giornata di squalifica del
campo e con la riduzione dell’ammenda da 700,00 a 500,00, rispetto a quella inflitta dal G.S. .
p.q.m.
d e l i b e r a
in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.C. Branca di ridurre:
A) la squalifica del campo di giuoco ad una giornata ;
B) la sanzione dell’ammenda ad €. 500,00
DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 53 Del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2 ^ C A T E G O R I A NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.C. BRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BRANCA – PARLESCA DISPUTATA IL 08.12.2005 AD OSPEDALICCHIO"