COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 53 Del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2 ^ C A T E G O R I A NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.C. BRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BRANCA – PARLESCA DISPUTATA IL 08.12.2005 AD OSPEDALICCHIO

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 53 Del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2 ^ C A T E G O R I A NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.C. BRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BRANCA - PARLESCA DISPUTATA IL 08.12.2005 AD OSPEDALICCHIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 46 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 09.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE; _ L’AMMENDA DI € 700,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.01.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse, motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - I fatti salienti del presente procedimento sono quelli avvenuti al 44° minuto del secondo tempo, quando due oggetti hanno attinto l’arbitro ad una coscia ed al parietale sinistro. - In sede di audizione l’arbitro della gara ha ammesso, con molta onestà intellettuale che il termine sasso era stato una sua deduzione in quanto non aveva visto l’oggetto che lo aveva colpito ma lo aveva definito “sasso” perché nel punto in cui è stato colpito dopo ripetuti lavaggi e medicazioni c’erano tracce di terra. - La società reclamante dal suo punto di vista ha affermato che ad aver colpito l’arbitro era stata una monetina da dieci centesimi di euro. Ad avviso di questa Commissione la differenza tra un sasso ed una monetina appare del tutto irrilevante, anche se dall’intera istruttoria è apparso meno grave il comportamento della società Branca, la quale si è pure attivata a prestare la prima assistenza all’arbitro ed a consentire al medesimo di lasciare lo stadio senza ulteriori conseguenze. - Rimane tuttavia la valutazione di un fatto certamente grave, un arbitro colpito da un oggetto durante lo svolgimento della gara che gli ha procurato lesioni guaribili in giorni 5, che tuttavia ci sembra congruamente punito con la sanzione meno grave di una giornata di squalifica del campo e con la riduzione dell’ammenda da 700,00 a 500,00, rispetto a quella inflitta dal G.S. . p.q.m. d e l i b e r a in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.C. Branca di ridurre: A) la squalifica del campo di giuoco ad una giornata ; B) la sanzione dell’ammenda ad €. 500,00 DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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