COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico del calciatore Dell’Aiera Paolo (tesserato Società S.S. Mascalucia) per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n. 12/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico del calciatore Dell’Aiera Paolo (tesserato Società S.S. Mascalucia) per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n. 12/B Con nota del 13.12.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito il calciatore Dell’Aiera Paolo, già tesserato per la Società S.S. Mascalucia per avere “Domenica 4 Dicembre 2005 aggredito, presso il McDonald di Piazza Stesicoro di Catania, l’arbitro della gara di Terza Categoria Mascalucia/Aci Bonaccorsi del 12.11.2005, colpendolo con una testata al viso con calci e ginocchiata alle gambe. Questo perchè era stato espulso in occasione della gara del 12.11.2005 ed in corso una sanzione disciplinare molto tenue”. La Commissione Disciplinare, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione per il giorno 3.01.2006, celebratasi nella contumacia del deferito, letti gli atti osserva: Con nota difensiva pervenuta il 28.12.2005, il calciatore Dell’Aiera personalmente, ha sostanzialmente ammesso i fatti violenti ascrittigli, pur offrendo una diversa ricostruzione dell’evolversi della vicenda. Infatti, a detta del calciatore, giunto presso il citato locale, il Sig. Dell’Aiera sarebbe stato insultato ed aggredito dall’arbitro e dai di lui amici, ed avrebbe reagito solo ed esclusivamente a “difesa della propria incolumità fisica”. Poichè. Però, tale assunto difensivo si appalesa meramente labiale essendo rimasto privo di un qualsivoglia pur minimo riscontro probatorio, lo stesso non può trovare conforto alcuno sotto il profilo della esimente della punibilità, assumendo per contro, valore di riscontro in ordine all’effettivo verificarsi dei fatti violenti oggi contestati. Premesso quanto sopra, questa Decidente non può che ritenere responsabile il calciatore Dell’Aiera Paolo di “aggressione fisica reiterata in danno di un Arbitro, perpetrata a distanza di parecchi giorni dalla disputa della gara a seguito della quale ha riportato espulsione e sanzione”, e, conseguentemente non può che sanzionarlo con la squalifica meglio indicata in dispositivo, tenendo conto che, dal referto arbitrale, non è dato evincere nè l’intensità della violenza posta in essere, nè le sue conseguenze; P.T.M. DELIBERA: in accoglimento del deferimento proposto, di ritenere il calciatore Dell’Aiera Paolo responsabile di “aggressione fisica reiterata in danno di un arbitro, perpetrata a distanza di parecchi giorni dalla disputa della gara a seguito della quale ha riportato espulsione e sanzione disciplinare”; di infliggere al calciatore Dell’Aiera Paolo tesserato per la Società S.S. Mascalucia, la squalifica a tutto il 30.01.2007. Si notifichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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