COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Istanza di Grazia del calciatore Barrera Filippo, nato il 28.3.1971

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Istanza di Grazia del calciatore Barrera Filippo, nato il 28.3.1971 Il Presidente federale: - vista l’istanza reiterata dal calciatore Barrera Filippo, tendente ad ottenere un provvedimento di grazia in riferimento alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 10.03.2006, dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, come da Comunicato Ufficiale n. 34 del 14.3.2001, per il comportamento violento tenuto nei confronti del direttore della Excelsior/Kamarina del 10.3.2001, sanzione confermata dalla Commissione Disciplinare presso detto Comitato, come da Comunicato Ufficile n. 47 dell’11.4.2001; - rimessa l’istanza, ai sensi degli artt. 30 comma 9 dello Statuto Federale e 20 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla Corte Federale; - rilevato che la Corte Federale, nella riunione del 14 dicembre 2005 (Com.Uff. n. 9/Cf), ha espresso “parere sfavorevole, non essendo emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell’invocato beneficio, in precedenza già negato”; non ha riscontrato elementi atti a determinare l’adozione del provvedimento di grazia.
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