COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 10/11/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE Stagione Sportiva 2005/2006 – Com. Uff. n. 4/D RECLAMO DELLA U.S. TORRITA CONTRO LA U.S. STIA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLE STRUTTURE DELLO STADIO IN OCCASIONE DELLA GARA TORRITA/STIA DISPUTATA IL 14.11.2004.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 10/11/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE Stagione Sportiva 2005/2006 – Com. Uff. n. 4/D RECLAMO DELLA U.S. TORRITA CONTRO LA U.S. STIA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLE STRUTTURE DELLO STADIO IN OCCASIONE DELLA GARA TORRITA/STIA DISPUTATA IL 14.11.2004. Con reclamo del 13.6.2005 la U.S. Torrita adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere il risarcimento dei danni arrecati allo stadio comunale di Torrita in relazione alla gara Torrita/Stia, disputata il 14.11.2004 e valevole per il campionato di 1^ cat. Girone “e”. Esponeva la reclamante che, nonostante i ripetuti solleciti volti a trovare un accordo amichevole, la Stia non solo non aveva aderito alle richieste ma addirittura aveva messo in dubbio che i danni fossero stati causati dai propri giocatori. Affermava, invero, che in data 14.11.2004, dopo la suddetta gara, i giocatori della Stia, con calci avevano sfondato il pannello interno del portone di accesso agli spogliatoi e la porta interna ed avevano inoltre staccato la tavola degli appendiabiti rompendo n. 7 ganci: tali fatti erano stati immediatamente contestati alla Stia alla quale, successivamente, era stato richiesto il pagamento dei relativi danni. Aggiungeva ancora che dopo la gara Torrita / Soci, disputata il successivo 29.11.2004, i giocatori di quest’ultima avevano sfondato altre due porte dello stesso spogliatoio (quelle di accesso alle docce del bagno) e che anche tali fatti erano stati immediatamente contestati alla A.C. Soci alla quale, successivamente, era stato richiesto il pagamento dei danni. Lamentava, quindi, che mentre la A.C. Soci aveva bonariamente provveduto al pagamento, la Stia aveva messo in dubbio che i danni ascritti alla stessa fossero stati effettivamente opera dei propri giocatori. Concludeva, pertanto, per la condanna della Stia al risarcimento dei danni di cui al preventivo prodotto. E’ di fatto sufficiente rilevare che manca agli atti la prova dell’invio alla controparte del reclamo, in violazione alla regola generale di cui all’art. 289, comma 5, C.G.S.; a ciò consegue la inammissibilità ai sensi dell’art. 29, comma 8, C.G.S., impedendone l’ulteriore esame del merito. P.Q.M. La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo della U.S. Torrita ed ordina per l’effetto incamerarsi la relativa tassa.
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