COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 51 del Sig. SCHIACCIANOCE Giovanni (società S.Mauro Marchesato) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 (Squalifica fino al 31.12.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 51 del Sig. SCHIACCIANOCE Giovanni (società S.Mauro Marchesato)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 (Squalifica fino al 31.12.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che il calciatore Schiaccianoci Giovanni è responsabile per avere spintonato leggermente l’arbitro con le mani al petto e, a
seguito del provvedimento di espulsione , per avere colpito lo stesso direttore di gara con uno sputo ad un braccio, proferendo
parole ingiuriose nei suoi confronti;
considerato che, alla luce dei fatti, la sanzione comminata al reclamante dal giudice di prima istanza appare comunque eccessiva;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore SCHIACCIANOCE Giovanni fino al 30 LUGLIO 2006 e
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società S.Mauro Marchesato.
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