COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 54 della società A.C. REAL AMENDOLARA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 ( Squalifica calciatore GOLIA Francesco fino al 31.12.2007, squalifica calciatore ROTONDARO Valentino fino al 30.06.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 54 della società A.C. REAL AMENDOLARA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 ( Squalifica calciatore GOLIA Francesco fino al 31.12.2007, squalifica calciatore ROTONDARO Valentino fino al 30.06.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuta sussistente la responsabilità dei calciatori del Real Amendolara Golia Francesco e Rotondaro Valentino per i fatti loro
addebitati e, specificamente, Golia Francesco per avere a fine gara colpito con violenza l’arbitro alla schiena con i tacchetti della
scarpa, procurandogli fortissimo dolore ed ematoma e Rotondaro Valentino per avere a fine gara spintonato e tentato di colpire con
calci e pugni il direttore di gara, senza riuscirvi grazie all’intervento di un Vigile Urbano;
considerato che, alla stregua della condotta dei due atleti, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo appaiono conformi ad equità;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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