COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 55 della società A.C. REAL S. MARIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 14.12.2005 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, squalifica allenatore FERRARA Vittore fino al 30.04.2006, squalifica calciatore MAURO Enzo fino al 15.03.2006, squalifica calciatore RUBINO Salvatore per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 55 della società A.C. REAL S. MARIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 14.12.2005 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, squalifica allenatore FERRARA Vittore fino al 30.04.2006, squalifica calciatore MAURO Enzo fino al 15.03.2006, squalifica calciatore RUBINO Salvatore per CINQUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Presidente della società sig. Gallo Salvatore; considerato che, alla luce dei fatti accertati, la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 inflitta alla società Real S.Maria appare giustificata, essendo la società rimasta con meno di sette giocatori; ritenuto che appare opportuno ridurre la squalifica fino al 30.04.2006 irrogata nei confronti di Ferrara Vittore, allenatore del Real S.Maria, per essere entrato indebitamente sul terreno di giuoco dopo l’espulsione offendendo l’arbitro con frasi ingiuriose, poiché dal referto non si evince un concreto tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro, bensì un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara; ritenuto che va affermata la congruità delle sanzioni inflitte ai calciatori Mauro Enzo e Rubino Salvatore; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta all’allenatore sig. FERRARA Vittore fino al 28 FEBBRAIO 2006, conferma la sanzione della perdita della gara, nonché le squalifiche a carico dei calciatori Mauro Enzo e Rubino Salvatore; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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