COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 56 della società A.S.D. REAL ZUMPANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 07.12.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Real Zumpano – Calcio Torano col punteggio di 0 – 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 56 della società A.S.D. REAL ZUMPANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 07.12.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Real Zumpano – Calcio Torano col punteggio di 0 – 3). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; esaminata la nota dell’Ufficio Tesseramenti; accertato che i dati anagrafici dei due calciatori del Real Zumpano, Verta Williams, nato il 27/07/1986 e Carnevale Francesco, nato il 28/06/1968, sono stati erroneamente trascritti sulla distinta di gioco relativa alla gara del 26.11.2005 disputata contro il Calcio Torano; considerato, pertanto, che nel corso della predetta gara, il Real Zumpano ha rispettato l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per tutta la durata della gara due calciatori nati successivamente al 1° gennaio 1986, nella specie Verta Williams (27.07.1986) e Gallo Alessio (06.11.1987), poi sostituito all’8° del secondo tempo da garofano Gerardo (01.05.1986); P.Q.M. in accoglimento del reclamo, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale era stata comminata la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 a danno del Real Zumpano e, per l’effetto, omologa il risultato finale acquisito in campo (REAL ZUMPANO – CALCIO TORANO : 5 – 2); dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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