COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 59 della società ATLETICO STAZIONE 2002 avverso la regolarità della gara Mandatoriccese – Atletico Stazione (7 – 1) del 27.11.2005 campionato Seconda Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore COMMANDATORE Francesco.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 59 della società ATLETICO STAZIONE 2002 avverso la regolarità della gara Mandatoriccese – Atletico Stazione (7 – 1) del 27.11.2005 campionato Seconda Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore COMMANDATORE Francesco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; considerato che il reclamo della società Atletico Stazione 2002 risulta trasmesso fuori dal termine perentorio di sette giorni di cui all’art. 42 del C.G.S. e che pertanto lo stesso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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