COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL. SOLE E LUNA avverso squalifica per 3 giornate calc.SANDRI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 22 del 15.12.2005 gara MONZUNO – SOLE E LUNA dell’8.12.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL. SOLE E LUNA avverso squalifica per 3 giornate calc.SANDRI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 22 del 15.12.2005 gara MONZUNO – SOLE E LUNA dell’8.12.2005 La POL. SOLE E LUNA ricorre avverso il sopra riportato provvedimento facendo presente che il calc.SANDRI, dopo aver esultato per aver segnato un gol allo scadere della partita, “veniva fatto oggetto di un pugno da un avversario nella nuca. E’ evidente, ma non giustificabile, che il SANDRI, vistosi aggredito, si è difeso cercando di allontanare l’avversario a spintoni, ma non colpendolo in nessuna maniera. E’ a questo punto che si sono avventati su dilui tre altri giocatori del Monzuno, che lo hanno colpito con calci e pugni”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si evince che il calc.SANDRI, al termine della gara, dopo che negli ultimi secondi era stata segnata la rete del pareggio, urlava ad un giocatore avversario una frase non percepita dall’arbitro; il giocatore dell’A.C.Monzuno reagiva colpendo con un violento schiaffo al volto il calc.SANDRI. Intervenivano calciatori di entrambe le squadre che portavano la calma, ma un giocatore dell’A.C.Monzuno colpiva con uno schiaffo alla nuca il calc.SANDRI, che reagiva cercando di raggiungere l’avversario con un pugno ed un calcio, non riuscendovi; - ritenuto che il comportamento, censurabile, del calc.SANDRI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.SANDRI ANDREA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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