COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MONZUNO avverso squalifica per 1 giornata calc.GIARI THOMAS, per 3 giornate calc.SERENARI ALESSANDRO e ammenda € 50 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 23 del 22.12.2005 gara PIAN DI SETTA – MONZUNO del 18.12.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MONZUNO avverso squalifica per 1 giornata calc.GIARI THOMAS, per 3 giornate calc.SERENARI ALESSANDRO e ammenda € 50 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 23 del 22.12.2005 gara PIAN DI SETTA – MONZUNO del 18.12.2005 L’A.C.MONZUNO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra riportati provvedimenti facendo presente che : 1) non è vero che l’arbitro sia stato spintonato e strattonato, “l’arbitro è stato avvicinato da due o tre giocatori solo per chiedere spiegazioni e quando è intervenuto il nostro capitano lui è scappato via sotto gli occhi increduli di tutti; 2) il nostro capitano(SERENARI) non ha alcuna colpa e gli sono state inflitte tre giornate di squalifica, non è possibile”; 3) “in riferimento all’ammenda di € 50, riteniamo che sia inammissibile in quanto noi non possiamo tappare la bocca della gente, specialmente in un campo che non è nostro”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante la squalifica per 1 giornata del calc.GIARI e l’ammenda di € 50 a carico dell’A.C.Monzuno non viene presa in esame, trattandosi di provvedimenti non impugnabili ai sensi dell’art.41 comma 3 del C.G.S., parte che conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che, in occasione di una contestazione nei confronti dell’arbitro da parte di tutti i giocatori dell’A.C.Monzuno, il calc.SERENARI, capitano di detta compagine, benché richiesto, non collaborava con il direttore di gara per riportare l’ordine, rivolgendo anzi allo stesso frasi di riprovazione sul di lui operato; - ritenuto che il comportamento, deprecabile, del calc.SERENARI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.SERENARI ALESSANDRO, fermi restando gli altri provvedimenti reclamati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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