COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO F. PETRELLA GRAZZANISE – GARA G.C.SANTANGIOLESE / F.PETRELLA GRAZZANISE DEL 13.11.05 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO F. PETRELLA GRAZZANISE – GARA G.C.SANTANGIOLESE / F.PETRELLA GRAZZANISE DEL 13.11.05 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, con nota del 2.1.2006 l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania ha comunicato che il calciatore Pintore Salvatore è tesserato con la C.G.Santangiolese sin dal 27.9.2005 e, pertanto, aveva pieno titolo a partecipare alla gara in esame. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto ed ordina incamerarsi la tassa reclamo, non versata, mediante addebito sul conto della società.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO F. PETRELLA GRAZZANISE – GARA G.C.SANTANGIOLESE / F.PETRELLA GRAZZANISE DEL 13.11.05 – 1^ CAT."