COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA PIXOUS 2002 / AVLES LUSTRA DEL 5.11.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA PIXOUS 2002 / AVLES LUSTRA DEL 5.11.05 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso debba essere respinto, in quanto, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del Comitato, del 2.1.2006, risulta che i calciatori di seguito elencati siano tutti tesserati a favore della società Pixous 2002, dalla rispettiva data di decorrenza: Tedesco Massimo, nato il 9.1.1968, dal 29.10.2005; Avagliano Andrea, nato il 17.2.1986, dal 29.10.2005; Pitta Antonio,l nato il 5.1.1972, dal 31.10.05; Mandola Raffaele, nato il 24.9.83, dal 20.9.05. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto ed ordina incamerarsi la tassa reclamo, non versata, mediante addebito sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it