COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ANACAPRI – GARA ANACAPRI / BOYS NAPOLI DEL 17.12.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ANACAPRI – GARA ANACAPRI / BOYS NAPOLI DEL 17.12.05 – 2^ CAT. La C.D. visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Garrulo Silvestro appare, invero, congrua ed adeguata alla condotta posta in essere dal Gargiulo, come si rileva alla luce del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto ed ordina incamerarsi la tassa reclamo, non versata, mediante addebito sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it