COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BOYS SALERNO – GARA RIN.FUORNI / BOYS SALERNO DEL 22.12.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BOYS SALERNO – GARA RIN.FUORNI / BOYS SALERNO DEL 22.12.05 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La reclamante si duole, nei motivi di reclamo, che il direttore di gara non avrebbe considerato i fatti nella loro oggettività, in quanto la rissa sarebbe stata provocata esclusivamente dai tesserati della società avversaria, mentre i calciatori della Boys Salerno avrebbero partecipato ad essa solo con l’intento di difendersi dall’aggressione. Invero, dalla lettura del referto di gara, fonte di prova privilegiata, emergono in maniera chiara ed assolutamente non equivoca, né contraddittoria, i fatti oggetto della rissa, nonché gli autori materiali degli stessi. Inoltre, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo sono da ritenere eque e proporzionate. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto ed ordina incamerarsi la tassa reclamo, non versata, mediante addebito sul conto della società.
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