COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 12.01.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. BERTIOLO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE PITUELLO MATTEO COMMINATA DAL G.S. DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 06.12.2005

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 12.01.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. BERTIOLO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE PITUELLO MATTEO COMMINATA DAL G.S. DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 06.12.2005 La COMMISSIONE, - Letti gli atti ufficiali relativi alla gara Bertiolo - Sedegliano del 29.11.2005, valida per il Campionato Provinciale Juniores, gir. C; - Visto il provvedimento, pubblicato il 06.12.2005 sul C.U. n.16 del Comitato Provinciale di Udine, con cui il G.S. squalificava, per giornate 6 (sei), il giocatore sig. Matteo Pituello della società Bertiolo, perché “dopo essere stato espulso per ripetuta frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento cercava prima di strappargli il cartellino rosso e, non riuscendovi, prendeva la mano dell’arbitro stesso per fargli ripetutamente i complimenti in modo ironico e plateale”; - Esaminato il ricorso della A.S.D. Bertiolo, in cui si legge: o che il contesto di forte rivalità in cui si è svolta la partita avrebbe negativamente influenzato l’operato dell’arbitro; o che, “all’89° del secondo tempo” il giocatore Pituello, dopo aver subito un fallo non fischiato dal direttore di gara, rimaneva a terra dolorante; o che, in tale occasione, l’arbitro, nell’invitarlo a rialzarsi, avrebbe rivolto al giocatore una frase ironica; o che il giocatore sentendosi preso in giro, avrebbe reagito mandando “letteralmente a quel paese il direttore di gara” e successivamente, dopo l’esibizione del cartellino rosso (“giusta espulsione”), si sarebbe rialzato e avrebbe dato la mano all’arbitro “dicendogli grazie in modo ironico”; o che il giocatore non avrebbe proferito altre frasi ingiuriose, né avrebbe in alcun modo cercato di strappargli di mano il cartellino; - Atteso, che, il ricorso non presenta conclusioni finali, né fa richieste specifiche in relazione alla sanzione inflitta al giocatore, limitandosi ai rilievi di cui sopra; - Ritenuto che il ricorso appare genericamente motivato e soprattutto incompleto, mancando delle conclusioni e/o delle richieste per la eventuale riforma del provvedimento preso dal Giudice di primo grado; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla A.S.D. Bertiolo, ai sensi dell’art.29, commi 5 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, confermando la sanzione comminata dal G.S. del Comitato Prov.le di Udine e ordina, conseguentemente, l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it