COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 12.01.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICHIAMO AGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FVG FIGC-LND RELATIVAMENTE ALLA GARA TORREANESE-GEMONESE DEL 28.11.2005 VALIDA PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – GIR. B

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 12.01.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICHIAMO AGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FVG FIGC-LND RELATIVAMENTE ALLA GARA TORREANESE-GEMONESE DEL 28.11.2005 VALIDA PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - GIR. B La COMMISSIONE, - Letto il richiamo agli atti del Presidente del Comitato Regionale FVG FIGC – LND ai sensi dell’art.40 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, relativamente alla gara Torreanese – Gemonese del 28.11.2005 valida per il Campionato Provinciale Juniores, gir. B; - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara suddetta; - Visto il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato il 07.12.2005 sul C.U. n.16 del Comitato Provinciale di Udine che, rilevata la violazione dell’art.74 NOIF, ha : o sanzionato l'U.S. TORREANESE con la perdita della gara con il risultato di 0-3 perché più sfavorevole; o irrogato alla società medesima l'ammenda di euro 100,00; o inflitto al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società, Sig. Scandini David, l'inibizione a svolgere attività fino al 22.12.05. - Atteso, che, dall’esame delle liste di gara è risultato che la società Torreanese ha utilizzato 5 (cinque) giocatori “fuori quota” e non 6 (sei), come in un primo momento aveva riscontrato il Giudice Sportivo e che, quindi, la suddetta società non ha violato l’art.74 N.O.I.F.; P.Q.M. fatte salve eventuali ulteriori sanzioni relative alla partita in epigrafe, delibera di: - annullare la decisone di primo grado; - revocare la sanzione della perdita della gara e per l’effetto, omologare il risultato acquisito sul campo; - revocare la sanzione pecuniaria inflitta alla società Torreanese nonché l’inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale sig. Scandini;
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