COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 – Reclamo Soc. Olimpia Piana Battolla avverso le squalifiche dei calciatori Terribile Ivano fino al 31.5.2006 e Manfroni Paolo fino al 31.1.2006. Gara Bradia Azzurri – Olimpia Piana Battolla dell’8.12.2006 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 21 del 15.12.2005 C.P. La Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 - Reclamo Soc. Olimpia Piana Battolla avverso le squalifiche dei calciatori Terribile Ivano fino al 31.5.2006 e Manfroni Paolo fino al 31.1.2006. Gara Bradia Azzurri - Olimpia Piana Battolla dell'8.12.2006 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 21 del 15.12.2005 C.P. La Spezia La Soc. Olimpia Piana Battola ha proposto rituale reclamo avverso i provvedimenti disciplinari riportati in epigrafe, perché ritenuti ingiusti e sproporzionati ai fatti accaduti. Sostiene la reclamante: • calciatore Terribile Ivano – l’infrazione del proprio tesserato non può essere qualificata come comportamento aggressivo, poiché l’arbitro si era trovato “spiazzato” sia a livello fisico sia a livello psicologico a causa della notevole confusione creatasi al 30’ del s.t. in cui era stato circondato da alcuni calciatori che protestavano dopo la segnatura di una rete da parte degli avversari; • calciatore Manfroni Paolo – la squalifica è eccessiva in relazione ai fatti riferiti. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, non può che respingere le eccezioni proposte per il calciatore Terribile Ivano, giacché l’arbitro riferisce in maniera chiara ed univoca del comportamento aggressivo d’alcuni calciatori della Soc. Olimpia Piana Battola, tra i quali costui lo spingeva prima col petto e poi con entrambe le mani profferendo al suo indirizzo, dopo l’espulsione, frasi offensive e minacciose e reiterando tale comportamento ingiurioso mentre sostava nei pressi dello spogliatoio. La sanzione inflitta in prime cure, equa ed appropriata all’infrazione commessa, va quindi confermata. Quanto al calciatore Manfroni Paolo, espulso per comportamento minaccioso ed offensivo verso l’arbitro, la squalifica può essere ridotta dal 31 Gennaio 2006 al 15 Gennaio 2006. Ed in tal senso delibera. Accolto parzialmente il reclamo, la tassa deve essere restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it