COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Sangiulianese 1936 Camp. 1^ Cat. Gir. E Gara del 11/12/2005 tra Casalpusterlengo/Sangiulianese C.U. n.24 del CRL datato 15/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Sangiulianese 1936 Camp. 1^ Cat. Gir. E Gara del 11/12/2005 tra Casalpusterlengo/Sangiulianese C.U. n.24 del CRL datato 15/12/2005 La società SANGIULIANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore PAOLO FERRAZZI per 4 GARE, lamentando l’eccessività della squalifica inflitta dal G.S. al proprio calciatore. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto arbitrale descrive in modo puntuale e chiaro il comportamento tenuto dal calciatore FERRAZZI nei confronti dell’avversario dopo uno scontro di giuoco, e mentre lo stesso si trovava ancora a terra. Questa Commissione, secondo il proprio metro di giudizio, ritenendo adeguata la sanzione inflitta dal G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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