COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Vistarino Camp. 1^ Cat. Gir. E Gara del 18/12/2005 tra Landriano/Vistarino

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Vistarino Camp. 1^ Cat. Gir. E Gara del 18/12/2005 tra Landriano/Vistarino La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di DIECI giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiali (art.42 n.5 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. n.25 del CRL datato 22/12/2005 e, che il reclamo come si evince dal timbro apposto sulla busta, è stato affidato al servizio postale in data 04/01/2006 e cioè oltre il termine sopra riportato. La Commissione Disciplinare DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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