COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. AICS Figino Camp. 2^ Cat. Gir. K Gara del 15/12/2005 tra Seguro/AICS Figino

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. AICS Figino Camp. 2^ Cat. Gir. K Gara del 15/12/2005 tra Seguro/AICS Figino La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami avverso la posizione irregolare di tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di SETTE giorni dallo svolgimento della gara stessa (art.42 n.3 del CGS) che la gara in oggetto si è svolta in data 15/12/2005 e che il reclamo come si evince dal timbro postale apposto sulla busta, è stato affidato al servizio postale in data 23/12/2005 e cioè oltre il termine sopra riportato: rilevato inoltre che il reclamo non contiene la ricevuta di invio della raccomandata alla controparte DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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