COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Casalmorese Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 17/12/2005 tra Casalmorese/Medole C.U. n.23 del Comitato di MANTOVA datato 22/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Casalmorese Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 17/12/2005 tra Casalmorese/Medole C.U. n.23 del Comitato di MANTOVA datato 22/12/2005 La società CASALMORESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente Michele PREDARI sino al 31/03/2006, lamentando l’eccessività della squalifica inflitta dal G.S. al proprio dirigente. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito a chiarimenti l’arbitro, rileva: il direttore di gara ha confermato il contenuto del suo rapporto in relazione al comportamento ascritto al dirigente PREDARI. Ha però aggiunto che in effetti, come sostiene la società nel suo reclamo, il PREDARI ha agito dopo che un calciatore della propria squadra si era infortunato gravemente. Il dirigente, nonostante l’opposizione dell’arbitro che lo aveva allontanato dal campo, preoccupato per le condizioni del calciatore, ha ugualmente fatto ingresso sul terreno di gioco. Sebbene censurabile, considerato il conteso nel quale è accaduto, il comportamento del dirigente può trovare un trattamento sanzionatorio lievemente attenuato. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE L’inibizione del dirigente Michele PREDARI a tutto il 28/02/2006 E dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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