COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ACP Gobetti Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara dell’8/12/2005 tra Nuova Rozzano/Gobetti C.U. n.21 del Comitato di MILANO datato 22/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ACP Gobetti Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara dell’8/12/2005 tra Nuova Rozzano/Gobetti C.U. n.21 del Comitato di MILANO datato 22/12/2005 La società GOBETTI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, lamentando che al 30’ del 2° T è stato sostituito il calciatore n.7 GIANLUCA FRASSICH nato il 09/04/1987 con il n.17 SALEM BEGAD nato il 28/09/1987 e non con il n.14 MASSIMILIANO POZZI nato il 03/10/1973 come erroneamente affermato dal GS.. Pertanto, rimanendo in campo con 2 giovani calciatori come previsti dalle norme Federali. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha dichiarato come corrette le circostanze indicate dalla società reclamante e precisamente che al 30’ del 2° T la società GOBETTI ha sostituito il n.7 con il n.17 e non con il n.14 come erroneamente riportato. DICHIARA Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo proposto, in totale riforma della delibera assunta dal GS e oggetto del reclamo di Ripristinare il Risultato conseguito sul terreno di gioco e cioè: NUOVA ROZZANO – GOBETTI 1-1 disponendo inoltre l’accredito della relativa tassa.
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