COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. BARISARDO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 15.12.2005. Gara Lanusei / Barisardo dell’11.12.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. BARISARDO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 15.12.2005. Gara Lanusei / Barisardo dell’11.12.2005. La società Barisardo ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) squalifica per otto giornate effettive inflitta al giocatore Sirigu Sergio, non in elenco, per aver preso parte attiva alle contestazioni nei confronti dell’arbitro da parte di un gruppo di sostenitori della squadra, ingiuriandolo trivialmente e tentando di impedirgli di raggiungere gli spogliatoi; dopo essere stato inizialmente trattenuto a stento da alcune persone, partecipava con altri malintenzionati al tentativo di sfondamento della porta dello spogliatoio, ove l’arbitro doveva restare rinchiuso per circa venti minuti; infine, mentre l’arbitro usciva dall’impianto sportivo sotto la protezione della forza pubblica, riprendeva ad ingiuriarlo avvicinandosi a lui minacciosamente; 2) ammenda di Euro 500,00 alla società Barisardo, perché al termine della gara svariati sostenitori della squadra tentavano di raggiungere l’arbitro e, riuscito questi a rinchiudersi nello spogliatoio, tentavano di forzare la porta con ripetuti calci; l’assedio si protraeva per circa venti minuti, sino all’intervento della forza pubblica; vari sostenitori sostavano ancora presso il cancello dell’impianto al momento dell’uscita dell’arbitro, che veniva ancora insultato e minacciato. La reclamante ha contestato gli addebiti, ritenendo la versione dei fatti fornita dall’arbitro troppo severa ed inverosimile, per certi aspetti, sia per ciò che concerne la condotta dei sostenitori del Barisardo ( nei cui confronti i due carabinieri ed i due poliziotti non ritennero nemmeno di intervenire, tanto irrilevanti tali comportamenti si rilevarono)) che quella del giocatore ( che non poteva essere individuato dall’arbitro, considerato che la porta era chiusa). Ha domandato, pertanto, la reclamante, che le sanzioni vengano adeguatamente ridotte. La Commissione ritiene, per ciò che concerne gli addebiti, di doversi richiamare al contenuto del referto e dei relativi allegati, nei quali gli episodi sono stati minuziosamente descritti. Le manifestazioni di scomposta, deprecabile protesta, trascese nelle ingiurie, nelle minacce e nelle triviali espresioni da parte del giocatore Sirigu Sergio, e nel tentativo di sfondamento della porta da parte di numerosi facinorosi, sostenitori della società Barisardo, risultano perciò pienamente dimostrate. Le sanzioni adottate devono tuttavia considerarsi eccessive, per la portata degli episodi e delle intemperanze, nei quali non è ravvisabile alcuna manifestazione di particolare violenza e gravità. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, la Commissione DELIBERA: 1) di ridurre la squalifica del giocatore Sirigu Sergio a cinque giornate; 2) di ridurre l’ammenda inflitta alla società Barisardo ad Euro 250,00. Dispone il non addebito della tassa.
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