COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. AUDAX OLBIA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Sassari ) Avverso il risultato della gara Torpè / Audax Olbia del 18.12.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. AUDAX OLBIA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Sassari ) Avverso il risultato della gara Torpè / Audax Olbia del 18.12.2005. La società Audax Olbia ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe ( 6 a 1 a favore della società Torpè) sostenendo che ad essa ha preso parte, nella formazione della società Torpè, il giocatore Doddo Paolo, in posizione irregolare in quanto squalificato per una giornata per somma di ammonizioni, così come riportato sul Comunicato Ufficiale n° 16 del 14/12/2005 del Comitato Provinciale di Sassari. La società Torpè non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e rilevato il fondamento del reclamo per avere il predetto atleta Doddo Paolo preso parte alla gara di cui sopra del 18.12.2005, senza che ne avesse titolo, perché squalificato, come da delibera del competente giudice sportivo, DELIBERA: 1) di accogliere il reclamo proposto dalla società Audax Olbia e di infliggere alla società Torpè la sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3; 2) di infliggere al giocatore Doddo Paolo una ulteriore giornata di squalifica. Dispone il non addebito della tassa.
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