COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. CAPOTERRESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Virtus San Sperate / Capoterrese dell’8.12.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. CAPOTERRESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Virtus San Sperate / Capoterrese dell’8.12.2005. La società Capoterrese ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa ha preso parte, nella formazione della società Virtus San Sperate, il giocatore Muscas Roberto in posizione irregolare in quanto era stato espulso dal campo nella gara precedente del 04.12.2005 Virtus San Sperate / San Benedetto, e quindi automaticamente squalificato per almeno una giornata. La società Virtus San Sperate non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, accertata la regolare notifica del ricorso alla controparte mediante allegazione di copia della ricevuta della notifica e rilevato il fondamento del reclamo per aver il predetto giocatore Muscas Roberto preso parte alla gara in epigrafe dell’8.12.2005, senza che ne avesse titolo perché espulso nella partita precedente del 04.12.2005, per cui, ai sensi dell’art.14, n° 9, del C.G.S., doveva ritenersi automaticamente squalificato, come del resto confermato dal C.U. n° 16 del 09.12.2005 del Comitato Provinciale di Cagliari, DELIBERA: 1) di accogliere il reclamo proposto dalla società Capoterrese e di infliggere alla società Virtus San Sperate la sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3; 2) di infliggere al giocatore Muscas Roberto una ulteriore giornata di squalifica. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it