COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.S. SAN PANTALEO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso il risultato della gara San Pantaleo / Padru del 04.12.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 12 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.C.S. SAN PANTALEO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari )
Avverso il risultato della gara San Pantaleo / Padru del 04.12.2005.
La società in epigrafe faceva pervenire preannuncio di reclamo in relazione alla gara San Pantaleo / Padru del 04.12.2005.
La Commissione, rilevato che la reclamante non ha fatto seguire al preannuncio, nei termini previsti, il rituale reclamo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, n.ri 8 e 9 del C.G.S., DELIBERA di dichiarare inammissibile il gravame e dispone l’addebito della tassa.
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