COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. XIRIDIA 96 FLORIDIA (SR) – (avverso squalifica calciatori Cantone Sebastiano sino al 30.09.2006 e Caccamo Paolo sino al 15.02.2006 – GARA FLORIDIA/XIRIDIA 96 FLORIDIA dell’ 11.12.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H” – C.U. n. 28 del 14.12.2005) – Proc. n. 102/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. XIRIDIA 96 FLORIDIA (SR) – (avverso squalifica calciatori Cantone Sebastiano sino al 30.09.2006 e Caccamo Paolo sino al 15.02.2006 – GARA FLORIDIA/XIRIDIA 96 FLORIDIA dell’ 11.12.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H” – C.U. n. 28 del 14.12.2005) – Proc. n. 102/A Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Xiridia 96 si duole delle sanzioni in oggetto indicate per un duplice ordine di motivi così schematizzabili: a) in ordine al calciatore Cantone Sebastiano, squalificato come sopra indicato ai sensi dell’art.2, comma 2, C.G.S., si indica quale responsabile del pugno alla schiena dell’arbitro il calciatore Di Guardo Mario, del quale allega dichiarazione confessoria dallo stesso sottoscritto; b) in ordine al calciatore Caccamo Paolo, l’appellante lo ritiene responsabile solo di “comportamento irriguardoso” ma senza alcuna conseguenza di particolare rilievo”. La Commissione Disciplinare, letti gli atti e fissata l’udienza di trattazione per il giorno 3.01.2006, celebratasi alla presenza della Società, che ne chiedeva un breve differimento per dar modo al Sig. Di Guardo Mario di presenziare all’udienza, osserva: all’udienza del 10.01.2006, fissata in accoglimento del chiesto rinvio, si presentavano: il Presidente della Società ed i calciatori Cantone Sebastiano e Di Guardo Mario. Quest’ultimo, con dichiarazione confessoria rilasciata e sottoscritta innanzi questa Decidente, ha ammesso di avere colpito l’arbitro, a fine gara, con un pugno alla schiena. Tanto basta a questa Commissione per revocare la squalifica inflitta al Sig. Cantone Sebastiano, comminata ex art. 2, comma 2, C.G.S., e per dichiarare la responsabilità per il fatto in argomento al Sig. Di Guardo Mario. In ordine al comportamento ascritto al Sig. Caccamo Paolo, il referto arbitrale non pone dubbi di sorta circa il comportamento dello stesso posto in essere, già sanzionato in primo grado con una squalifica che si ritiene congrua e corretta; P.T.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto, revoca la squalifica inflitta sino al 30.09.2006 al calciatore Cantone Sebastiano ex art. 2 comma 2 C.G.S.; di squalificare il calciatore Di Guardo Mario sino al 30.09.2006 per “avere colpito a fine gara il Direttore di gara con un pugno alla schiena”, senza procurargli danni di sorta”; di confermare nel resto la impugnata decisione; senza addebito di tassa.
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