COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POZZALLO CALCIO (RG) – (avverso punizione sportiva perdita della gara, squalifica calciatore Barraco Antonino per quattro gare – GARA MEGARA AUGUSTA/POZZALLO dell’8.12.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. n. 29 del 21.12.2005) – Proc. n. 109/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POZZALLO CALCIO (RG) – (avverso punizione sportiva perdita della gara, squalifica calciatore Barraco Antonino per quattro gare – GARA MEGARA AUGUSTA/POZZALLO dell’8.12.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. n. 29 del 21.12.2005) – Proc. n. 109/A Con due diversi atti di gravame la Società ricorrente chiede la riforma della decisione del Giudice Sportivo; in particolare la Società Pozzallo, con i motivi di appello avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del 22 Dicembre 2005, contesta la sanzione relativa alla perdita della gara sostenendo che una “mischia esagitata” non poteva determinare il Direttore di gara a sospendere la partita, come si desume, secondo la reclamante, dalle circostanze che nessuno dei calciatori presenti in campo è stato sanzionato dall’arbitro; sostiene inoltre, l’appellante che, comunque in tale “mischia esagitata” la Società sarebbe stata trascinata dalla “vile aggressione” subita da un suo giocatore Barraco Antonino, che proprio per questo, non è meritevole di alcuna sanzione come è stato chiesto con separato appello del 21.12.2005; La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti di gara ed in esito a quanto dichiarato, con atto successivo, dell’arbitro comparso avanti questa Commissione, nonchè dal Presidente del Pozzallo comparso avanti questa Commissione nella seduta del 10.01.2006, osserva: Le argomentazioni dedotte dalla ricorrente appaiono assolutamente inconducenti perchè in contrasto con quanto contenuto negli atti a firma del Direttore di gara che documentano senza alcun dubbio, in maniera chiara ed inequivocabile gli avvenimenti che hanno preceduto la sospensione della gara da parte dell’arbitro; Ed invero, non v’è dubbio che causa del comportamento provocatorio e quindi censurabile del calciatore Barraco, si sia verificato , prima una violenta colluttazione fra lo stesso giocatore e un Dirigente del Megara ed in seguito a tale accadimento ne è scaturita una violenta rissa fra i giocatori, dirigenti e componenti le due panchine ed anche alcuni sostenitori in prevalenza del Pozzallo; Peraltro, la circostanze dall’arbitro evidenziata che in tale contesto non è stato possibile identificare alcun giocatore costituisce, sul piano logico, la conferma della violenza e della concitazione che ha contraddistinto l’accadimento in esame; Alla luce di quanto dedotto appare immune di qualsiasi vizio la decisione del Giudice Sportivo di infliggere la perdita della gara ad entrambe le squadre in ossequio a quanto previsto dall’art. 12 C.G.S.; Sotto altro profilo, va rilevato che il comportamento del giocatore Barraco, peraltro capitano, appare assolutamente censurabile perchè a causa del suo atteggiamento si è verificata prima la colluttazione con il dirigente del Megara e poi la rissa che ha determinato la sospensione della gara; P.Q.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa non versata €130,00.
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