COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MEGARA AUGUSTA (SR) – (avverso decisione del Giudice Sportivo – GARA MEGARA AUGUSTA/POZZALLO dell’ 8.12.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. n. 29 del 21.12.2005) – Proc. n. 110/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MEGARA AUGUSTA (SR) – (avverso decisione del Giudice Sportivo – GARA MEGARA AUGUSTA/POZZALLO dell’ 8.12.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. n. 29 del 21.12.2005) – Proc. n. 110/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riforma della decisione del Giudice Sportivo e quindi, che venga disposta la vittoria acquisita in campo, adducendo che ogni responsabilità per la rissa verificatasi in campo sia addebitabile alla squadra avversaria; La Commissione Disciplinare, letto il gravame ed esaminati gli atti di gara, osserva: il rapporto arbitrale, supportato da successiva dichiarazione resa dallo stesso direttore di gara a questa Commissione non lasciano dubbi su come si sono verificati gli accadimenti che hanno indotto l’arbitro a sospendere la gara; Ed invero, protagonisti della concitata rissa sono stati giocatori e dirigenti di entrambe le squadre, i quali, con il loro violento e censurabile comportamento non hanno consentito al Direttore di gara di proseguire la partita; L’origine della rissa, poi, va rinvenuta nella precedente colluttazione che ha visto coinvolti proprio un dirigente della squadra reclamante con un giocatore del Pozzallo; Per tali motivi la decisione del Giudice Sportivo appare immune da qualsiasi vizio laddove ha ritenuto di infliggere la perdita della gara ad entrambe le due Società; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa non versata pari ad € 130,00.
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