COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. LIBERTAS ZACCAGNINI di Barcellona Pozzo di Gotto – (avverso squalifica Rao Francesco fino al 23.11.2007 – GARA LIBERTAS ZACCAGNINI/SIRIO del 20.11.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D) – Proc. n° 7/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. LIBERTAS ZACCAGNINI di Barcellona Pozzo di Gotto – (avverso squalifica Rao Francesco fino al 23.11.2007 – GARA LIBERTAS ZACCAGNINI/SIRIO del 20.11.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D) – Proc. n° 7/B Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica comminata al proprio tesserato ritenendo che lo stesso non sia l’autore del gesto per il quale è stata comminata la sanzione sopra indicata; Chiede nelle proprie difese l’acquisizione delle riprese televisive, nonché l’audizione dell’arbitro sui fatti accaduti sul terreno di giuoco e della società ricorrente; La Commissione Disciplinare, preliminarmente, fa presente che le richieste istruttorie formulate non sono ammissibili ad eccezione dell’audizione della Società ricorrente; Convocata la Società ricorrente all’udienza dibattimentale del 13.12.2005, che ha ribadito tutte le difese già svolte nell’atto introduttivo, ha ritualmente acquisito un supplemento di gara da parte dell’arbitro, ritualmente inviato e conosciuto dalla Società appellante. Questa Decidente ritenuto, preliminarmente che già nel referto di gara non può essere messo in dubbio l’identificazione del soggetto interessato al fatto contestato; a maggior conforto, per fugare ogni ulteriore dubbio, l’arbitro ha dichiarato in maniera definitiva, chiara e che non si presta ad alcun dubbio l’identità di colui da cui è stato colpito; per cui la sanzione inflitta va confermata nella sua irrogazione in primo grado; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto con addebito di tassa non versata pari ad Euro 130,00.
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