COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ATHENA CALCIO A 5 (PA) – (avverso squalifica calciatore Terzo Castrenze sino al 31.12.2007 – GARA A.S.D. ATHENA C 5/SPORT TRABIA del 10.12.2005 – C.U. n° 16 del 14.12.2005 C/5) – Proc. n° 15/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ATHENA CALCIO A 5 (PA) - (avverso squalifica calciatore Terzo Castrenze sino al 31.12.2007 – GARA A.S.D. ATHENA C 5/SPORT TRABIA del 10.12.2005 – C.U. n° 16 del 14.12.2005 C/5) - Proc. n° 15/B Con appello ritualmente proposto, la Società Athena Calcio a 5 si duole della sanzione inflitta al proprio calciatore Terzo Castrenze, che, a detta dell’appellante, sarebbe totalmente estraneo e quanto ascrittogli, che, per contro, secondo l’assunto difensivo, può ipotizzarsi a carico di altro tesserato, tale Sig. Gioacchino Parisi, che, però, sempre a detta della Società, “smentisce l’accaduto”. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ed in particolare il referto arbitrale, dal quale si evince che al 34° del secondo tempo il Sig. Terzo Castrenze è stato espulso per “avere sferrato un calcio” colpendo l’arbitro sulla gamba destra. Tale puntuale descrizione del fatto, e la precisa indicazione del suo autore, non pone dubbi di sorta circa l’accadimento del fatto, e la sua riconducibilità al Sig. Terzo Castrenze. Il fatto, però, che tale gesto non ha procurato né danni fisici al direttore di gara, né è stato portato ad ulteriori conseguenze, induce questa Decidente a contenere la squalifica in più ridotta misura, meglio indicata in dispositivo, così derubricando il fatto in “atto estremamente irriguardoso in danno dell’arbitro”; P.T.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello proposto, di ritenere il Sig. Terzo Castrenze responsabile di “atto estremamente irriguardoso in danno dell’arbitro”; di squalificare il Sig. Terzo Castrenze sino al 30.6.2007; senza addebito di alcuna tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it